Di principio la banca è quindi tenuta a rifondere il danno dovuto all’esecuzione di siffatte operazioni. Per calcolare il danno occorre confrontare il risultato del portafoglio amministrato in violazione del contratto, con quello ipotetico, gestito durante lo stesso periodo in conformità delle istruzioni del cliente (sentenza TF 4C. 295/2006 del 30 novembre 2006 consid. 5.2.2; Pra 2005 n. 73 pag. 566 consid. 2). 4.1 L’attore ha fatto valere quale danno l’importo di fr.