v’erano dei piccoli utili in realtà inesistenti. Neppure appare decisiva l’annotazione sul rapporto di visita del 22 luglio 2003, dov’è indicato che “Per il conto __________ il signor TE 1 aveva facoltà di investire i capitali” (doc. 7). A prescindere dalla genericità dell’affermazione, trattasi infatti di documento interno allestito dalla stessa convenuta, di scarso valore probatorio. 3.3 In definitiva, in questa situazione non vi sono sufficienti elementi per concludere che la banca e/o TE 1 fossero autorizzati a operare liberamente sul conto 39__________. Non convincendo la posizione della convenuta, va deciso a sfavore di chi ha l’onere della prova.