Di conseguenza, nella misura in cui le operazioni compiute sul conto esulano dal novero di siffatte operazioni, esse costituiscono violazione del contratto, salvo che la banca non dimostri che le stesse erano lecite. La convenuta sostiene al proposito che AT 1 aveva conferito direttamente a TE 1 la facoltà di operare sul suddetto conto. Essa asserisce poi che si è trattato di un mandato estraneo a quanto stabilito dalle regole della banca, tanto che, quando il TE 1 operava sul conto, per la banca era come se operava il cliente direttamente. E per poter agire in questo modo TE 1 faceva poi credere di agire in base a ordini telefonici del cliente, che in realtà non vi erano.