Egli rimprovera poi alla banca di aver violato i propri obblighi contrattuali, di non aver disposto di un’organizzazione adeguata, di non averlo informato in modo corretto e completo. Questo modo di agire configura una violazione contrattuale da parte della banca che è di conseguenza tenuta al risarcimento del danno, corrispondente alle perdite generate dagli investimenti speculativi effettuati sul conto, danno corrispondente alla differenza tra l’ipotetico risultato della gestione voluta dall’attore e il risultato della gestione attuata dal TE 1.