{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-09-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_10-2005-26_2012-09-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112411&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1bc37b02860f18aa53608e2a717ef643"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.09.2012 10.2005.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di mandato tra banca e cliente - responsabilità della banca"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:02", "Checksum": "92031caab93c682e6286d72ad0ce027d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.09.2012 10.2005.26\nRegesto:\nContratto di mandato tra banca e cliente - responsabilità della banca\n\n\nLe spese connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura di un processo civile e non comprese nelle ripetibili – che sono poi quelle indispensabili causate dal processo e un’adeguata indennità per gli onorari di patrocinio (art. 150 CPC-TI) – possono costituire una posizione di danno risarcibile solo nella misura in cui sia provata la necessità dell’intervento del legale sia in relazione alla situazione personale che in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve essere giustificato, necessario e appropriato (DTF 117 II 101; ICCTF 12 febbraio 2003 4C.288/2002; Brehm, Berner Kommentar, 2006, n. 87 segg. ad art. 41 CO; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 1 ad art. 150; per tante II CCA 13 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.163, 24 aprile 2007 inc. n. 12.2006.77). Tra le spese risarcibili vi sono anche i costi di patrocinio relativi ad un procedimento penale in cui il danneggiato è stato partecipe (Weber, Ungereimtheiten und offene Fragen beim Ersatz von Anwaltskosten, in SVZ 1993 pag. 3 e 14; Gauch, Der Deliktsanspruch des Geschädigten auf Ersatz seiner Anwaltskosten, in Recht 1994 pag. 197; DTF 117 II 101 consid. 6; II CCA 14 luglio 1999 inc. n. 12.98.287, 31 gennaio 2005 inc. n. 12.2003.214, 3 aprile 2007 inc. n. 12.2006.45), ritenuto però che in tal caso occorre altresì che la parte che ne ha chiesto la rifusione abbia partecipato alla causa penale contro il responsabile per salvaguardare le sue pretese di natura civile (Weber, op. cit., pag. 14; Brehm, op. cit., n. 90 ad art. 41 CO; sentenza DTF citata; sentenza II CCA citate). Pure risarcibili, secondo gran parte della dottrina, sono infine le spese per il patrocinio del danneggiato innanzi alle assicurazioni sociali (per un riassunto delle varie posizioni dottrinali, cfr. Berger, Der Geschädigte hat ein Recht auf Ersatz seiner Anwaltskosten, in HAVE 2003 pag. 135).\nNel caso di specie la parte convenuta si è opposta a questa pretesa, rilevando che la medesima non è documentata. In effetti, l’attore si è limitato a versare agli atti il doc. P (riassunto onorari del 6 ottobre 2005 relativo a prestazioni dal 25 luglio 2003 al 30 settembre 2005) dal quale risulta unicamente la voce onorari con un importo di fr. 20'000.-, senza che sia dato in alcun modo di sapere come questo importo sia composto. Neppure è possibile evincere dagli atti di causa l’impegno profuso dal legale dell’attore prima dell’avvio della presente causa e che non è più possibile considerare quale atti preparatori per la causa civile che come tali sono compresi nelle ripetibili. La pretesa non può di conseguenza essere ammessa.\n6. Per i motivi sopra esposti, la petizione deve essere parzialmente accolta. Va qui ancora rilevato che, per l'art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito. In applicazione di questo disposto di legge, se il debito è stato contratto in valuta estera, il tribunale ha unicamente la facoltà di condannare al pagamento di quella valuta (DTF 134 III 151). La domanda condannatoria deve quindi essere formulata in valuta estera, perché una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2009, 4A_230/2008). Pacifico quindi che in applicazione dell’art. 84 CO la petizione non può essere accolta nella misura in cui chiede la condanna della convenuta in franchi svizzeri, la stessa può invece essere accolta nella misura in cui postula il pagamento in Euro, così come ammesso con il decreto 3 marzo 2011 con il quale è stata accolta la domanda di mutazione dell’azione.\nTasse, spese di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC-TI). Stante l’esito della lite, le parti risultano soccombenti sostanzialmente in egual misura.\nMotivi per i quali,\nrichiamati per le spese l'art. 148 CPC-TI e la LTG,\npronuncia: 1. La petizione 10 ottobre 2005 di AT 1 è parzialmente accolta. CV 1 è condannata a versargli l’importo di € 611'096.10 oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 2005.\n2. Le spese di giudizio in complessivi fr. 40'152.- di cui fr. 12'051.20 di spese peritali, già anticipate dall’attore, sono poste a carico delle parti in ragione di metà per ciascuno. Le ripetibili sono compensate.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- - |\nPer la Terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF); se il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso è pure ammissibile, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}