{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-09-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_10-2005-26_2012-09-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112411&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1bc37b02860f18aa53608e2a717ef643"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.09.2012 10.2005.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di mandato tra banca e cliente - responsabilità della banca"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:02", "Checksum": "92031caab93c682e6286d72ad0ce027d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.09.2012 10.2005.26\nRegesto:\nContratto di mandato tra banca e cliente - responsabilità della banca\n\n\n4.4 La posizione di AT 1 in merito alle 14 operazioni di cui trattasi è invero assai fosca. Egli ha dapprima negato fermamente qualsivoglia suo coinvolgimento nelle operazioni di cui trattasi, contestando di aver dato disposizioni di qualsivoglia natura per le operazioni di cui trattasi (petizione, pag. 9; replica pag. 7 seg.), posizione confermata ancora in sede di udienza preliminare, dove egli ha ribadito le proprie tesi. Successivamente, messo a confronto con TE 1 nell’ambito del procedimento penale, ha poi invece ammesso di aver utilizzato il conto 39__________ anche per ricevere contanti in __________, concordando con lo stesso TE 1. Ha pure ammesso di aver autorizzato alcuni trasferimenti, contestando però per finire il numero e l’importo totale ricevuto. A fronte delle 14 operazioni di trasferimento dal conto 39__________ al conto 11__________, l’attore si è limitato in sede penale a generiche contestazioni, rilevando che gli addebiti al conto non sembrano corrispondere ai suoi reali bisogni di liquidità, precisando di aver “… sicuramente ricevuto alcune delle consegne di denaro già indicate da me alla banca, per circa € 150’000.00. Sono però sicuro che non ho certamente ricevuto l’equivalente di € 400'000.00” (verbale MP 2 febbraio 2007, pag. 4-5). A fronte delle precise indicazioni fornite e delle cifre di un certa rilevanza è perlomeno strano che egli non sia riuscito a precisare le contestazioni, chiedendo in sede di conclusioni l’intero importo adducendo che controparte non avrebbe recato la prova della restituzione.\n4.5 Il teste TE 6 – la cui testimonianza va certo valutata con cautela in considerazione della dubbia legalità di siffatte operazioni, ma che altrimenti non ha un interesse nella lite –nonostante alcune incertezze in merito alle operazioni fatte tra febbraio e settembre 2000, ha riferito di aver effettuato delle consegne di denaro all’attore con le modalità descritte avanti in 10/15 occasioni, numero che risulta in linea con quello degli addebiti contestati. Certo, egli ha escluso alcune operazioni, effettuate in date nelle quali era impossibilitato per ragioni di salute, ma nel complesso ne ha confermato l’esecuzione. A ciò si aggiunga che l’attore ha comunque posto la sua firma in calce ai doc. 4 e 5 nei quali figurano gli addebiti in conto (verbale MP 2 febbraio 2007, pag. 7). Vero è che sul documento non è indicato alcun motivo della firma di quei documenti, se per approvazione o altro. L’attore ha però quantomeno preso atto delle operazioni in questione senza nulla eccepire in proposito. Né si può dire che il contenuto fosse particolarmente complicato e difficile da comprendere. Se, come l’attore afferma, egli ha ricevuto un importo che non ha saputo quantificare con precisione ma ha comunque indicato nell’ordine di € 150'000.-, a fronte di un prelievo di € 579'000.- (doc. 4) rispettivamente di oltre 200’0000'000.- di ITL, avrebbe certamente reagito. Anche se è verosimile, come egli sostiene, di non aver prestato particolare attenzione ai documenti sottopostigli per la firma, è però anche vero che ciò può giustificare che gli siano sfuggite singole voci, ma certo non macroscopiche differenze quali quelle riscontrate nel caso concreto.\n4.6 In siffatta situazione gli addebiti vanno riconosciuti, ad eccezione tuttavia di quelli del 17 febbraio, 15 maggio, 11 luglio e 21 luglio 2000 (ciascuno di € 26'081.-) e quello del 19 giugno 2000 (€ 52'162.-) ritenuto che il teste TE 6 ha ritenuto di dover escludere la consegna di denaro tra febbraio e settembre 2000, ritenuta non da ultimo la sua situazione valetudinaria e le varie degenze all’ospedale (teste TE 6, verbale 5 settembre 2007; doc 2 allegato al verbale MP 2 febbraio 2007), in totale quindi € 156’486.-. Tenuto conto degli ipotetici redditi generati, dal danno di € 1'322'572.- è quindi da dedurre l’importo di € 286'560.90 (€ 465'229 - 30'143.86 – 29'838.06 - 59'435.24 - 29'642.27 - 29’608.64: cfr. perizia 25 agosto 2008, allegato 3) ciò che porta a un risultato di € 1'036'011.10. Da questo importo è ancora da dedurre il saldo del conto al momento della chiusura, pari a € 424'915.-. Il danno da risarcire è quindi pari a € 611'096.10.\n5. L'attore chiede in questa sede che la convenuta sia pure tenuta a risarcirgli fr. 20'000.- a titolo di spese legali preprocessuali."}