{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-09-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_10-2005-26_2012-09-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112411&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1bc37b02860f18aa53608e2a717ef643"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.09.2012 10.2005.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di mandato tra banca e cliente - responsabilità della banca"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:02", "Checksum": "92031caab93c682e6286d72ad0ce027d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.09.2012 10.2005.26\nRegesto:\nContratto di mandato tra banca e cliente - responsabilità della banca\n\n\nLa convenuta sostiene al proposito che AT 1 aveva conferito direttamente a TE 1 la facoltà di operare sul suddetto conto. Essa asserisce poi che si è trattato di un mandato estraneo a quanto stabilito dalle regole della banca, tanto che, quando il TE 1 operava sul conto, per la banca era come se operava il cliente direttamente. E per poter agire in questo modo TE 1 faceva poi credere di agire in base a ordini telefonici del cliente, che in realtà non vi erano. Questo modo di procedere permetteva di sfuggire ai controlli interni della banca che, qualora vi fosse stato un mandato di gestione, avrebbe potuto controllare l’operatività.\nLa prova dell'esistenza di siffatta autorizzazione, siccome contestata dall'attore, incombe alla convenuta.\n3.1 TE 1, sentito nell’ambito del procedimento penale a suo carico, ha riferito di aver ricevuto istruzioni per una gestione dinamica del conto 39__________ (doc. D: verbale MP 24 settembre 2003). Interrogato quale teste, egli ha confermato tale circostanza affermando che “Con il conto 39__________ il cliente voleva una gestione attiva con operazioni e investimenti che dessero redditi superiori a quelli normali del mercato monetario. Nel corso delle visite del cliente in banca, che avvenivano circa una volta l’anno, quindi molto raramente, egli dava istruzioni generali su come operare, sulle strategie e quali erano le sue attese. Ordini puntuali li ha dati pochissime volte. Mi telefonava in particolare per dare istruzioni su come dovevano essere divisi i fondi che entravano dal cliente che ho indicato prima e che erano ripartiti con un suo socio che aveva pure lui il conto presso la banca. In queste occasioni si parlava anche di come veniva gestito il suo conto. Ero io che decidevo cosa comperare e cosa vendere, quali investimenti fare sempre a dipendenza delle sue istruzioni generali. È vero e lo confermo che l’attore mi aveva dato libertà di azione. Contesto in modo assoluto l’affermazione dell’attore nel senso che io non avevo da lui ricevuto libertà d’azione. La banca non aveva mandato di gestione su questo conto e quindi per giustificare le operazioni che io eseguivo la maggior parte delle volte redigevo un formulario d’ordine con indicato istruzione telefonica che effettivamente non era avvenuta. Questo avveniva si può dire sempre” (verbale 30 novembre 2006, pag. 2).\nIn merito a questa testimonianza va però considerato che TE 1 è stato condannato penalmente per ripetuta appropriazione indebita qualificata, ripetuta truffa, ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione dati, ripetuta amministrazione infedele e ripetuta falsità in documenti, tra l’altro anche proprio per i fatti oggetto della presente causa. Allo stesso può quindi essere riconosciuta una forza probatoria assai limitata dovendoglisi riconoscere un interesse a sgravare la sua situazione sia civile sia penale (cfr. I CCA 29 marzo 2007 inc. n. 10.1995.66; II CCA 3 aprile 2007 inc. n. 12.2006.45, 3 luglio 1997 inc. n. 12.97.23, 23 agosto 1994 inc. n. 2573; 11 ottobre 2011 inc. n. 12.2009.136).\n3.2 Va poi considerato che per il conto O__________ l’attore aveva conferito un mandato di gestione, e per il conto 39__________ un mandato per depositi fiduciari, firmando la relativa documentazione. È quindi perlomeno strano che egli abbia poi, in aggiunta, autorizzato TE 1 a operare liberamente sul conto 39__________ con una gestione dinamica intesa a ottenere redditi superiori a quelli normali del mercato monetario senza che vi sia alcuna traccia di siffatta, importante modifica. Ciò a maggior ragione quando si consideri che questo asserito mandato era estraneo a quanto stabilito dalle regole della banca e non solo escludeva una verifica da parte della banca medesima circa l’andamento del conto, ma permetteva a TE 1 di operare senza alcun controllo, tanto che era riuscito mediante indicazioni false circa l’evoluzione del patrimonio a nascondergli le perdite e fargli anzi credere che v’erano dei piccoli utili in realtà inesistenti.\nNeppure appare decisiva l’annotazione sul rapporto di visita del 22 luglio 2003, dov’è indicato che “Per il conto __________ il signor TE 1 aveva facoltà di investire i capitali” (doc. 7). A prescindere dalla genericità dell’affermazione, trattasi infatti di documento interno allestito dalla stessa convenuta, di scarso valore probatorio.\n3.3 In definitiva, in questa situazione non vi sono sufficienti elementi per concludere che la banca e/o TE 1 fossero autorizzati a operare liberamente sul conto 39__________. Non convincendo la posizione della convenuta, va deciso a sfavore di chi ha l’onere della prova.\nNe discende che la banca dev’essere considerata inadempiente nei confronti dell’attore per quanto concerne l’attività sul conto 39__________.\n4. Considerato che, per i motivi esposti in precedenza, è da ritenere che la banca fosse autorizzata unicamente a effettuare depositi fiduciari sul conto 39__________, le operazioni che esulano da queste sono da considerare avvenute in violazione del contratto in essere tra le parti. Di principio la banca è quindi tenuta a rifondere il danno dovuto all’esecuzione di siffatte operazioni. Per calcolare il danno occorre confrontare il risultato del portafoglio amministrato in violazione del contratto, con quello ipotetico, gestito durante lo stesso periodo in conformità delle istruzioni del cliente (sentenza TF 4C. 295/2006 del 30 novembre 2006 consid. 5.2.2; Pra 2005 n. 73 pag. 566 consid. 2)."}