{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-09-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_10-2005-26_2012-09-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112411&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1bc37b02860f18aa53608e2a717ef643"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.09.2012 10.2005.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di mandato tra banca e cliente - responsabilità della banca"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:02", "Checksum": "92031caab93c682e6286d72ad0ce027d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.09.2012 10.2005.26\nRegesto:\nContratto di mandato tra banca e cliente - responsabilità della banca\n\n\nPer quanto concerne gli importi girati su altri conti – in totale 15 operazioni di trasferimento per totali € 400'152.- – rileva che in realtà tali operazioni erano state richieste dall’attore medesimo, il quale aveva organizzato un sistema per ricevere soldi in __________ senza dover attraversare la frontiera. Egli si faceva quindi consegnare i soldi da una persona che aveva disponibilità in __________ e questa persona riceveva il medesimo importo, oltre a una commissione, che gli veniva bonificata sul conto in Svizzera.\nCon scritto 7 febbraio 2007 l’attore ha ridotto la propria pretesa a fr. 1'413'942.- (riduzione di fr. 470'458.- pari a € 290'983.-) oltre interessi e fr. 20'000.- di spese preprocessuali.\nCon gli allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le rispettive domande e allegazioni.\nD. Con domanda processuale 31 gennaio 2011 AT 1 ha chiesto di modificare la domanda di causa nel senso che controparte sia condannata a pagargli l’importo di fr. 1'413'942.- oltre accessori o, in alternativa, l’importo di € 925'153.19 oltre accessori, oltre a fr. 20'000.- per spese legali ante causa. La domanda di mutazione, alla quale controparte ha aderito, è stata accolta con decreto 2 marzo 2011.\nE. Al termine dell’istruttoria le parti hanno confermato le rispettive ed opposte tesi di fatto e di diritto. La parte attrice ha modificato la propria domanda chiedendo la condanna della convenuta al pagamento a fr. 1'309'919.- o alternativamente € 897'675.- oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 2005, nonché spese legali per fr. 20'000.-.\nF. Con sentenza 2 luglio 2010 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, statuendo in procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg. CPP, ha riconosciuto TE 1 colpevole di ripetuta appropriazione indebita qualificata, ripetuta truffa, ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione dati, ripetuta amministrazione infedele e ripetuta falsità in documenti, condannandolo alla pena di 2 anni e 9 mesi di detenzione.\nIn relazione alla posizione dell’attore, TE 1 è stato riconosciuto colpevole di:\n- abuso di un impianto di elaborazione di dati, ripetuto, per aver bonificato in danno della relazione n. __________ gli importi di fr. 120'000.- a favore della relazione n. __________, € 32'000.- € 74'000.- e € 32'000.- a favore della relazione n. __________;\n- amministrazione infedele ripetuta per avere danneggiato la relazione n. __________ sottacendo le perdite realizzate e anzi comunicando utili fittizi, informando il cliente in modo errato (in particolare mostrando in almeno 1 occasione il 15.11.2000 un estratto patrimoniale inveritiero) circa il reale andamento della gestione e causando in tal modo un pregiudizio di complessivi € 153'000.00;\n- falsità in documenti per avere formato documenti falsi e meglio la valutazione patrimoniale al 14.11.2000.\nPer le pretese di risarcimento, AT 1 è stato rinviato al foro civile.\nConsiderato\nin diritto: 1. Dovendosi innanzitutto qualificare giuridicamente il contratto tra le parti, pacificamente retto dal diritto svizzero, si osserva che nel rapporto contrattuale che viene in essere con l'apertura di un conto corrente presso una banca si ritrovano caratteristiche tipiche del contratto di deposito, di prestito e di mandato, sicché non è in definitiva errato parlare di un contratto misto: ciò premesso, la dottrina e la giurisprudenza più recenti hanno rinunciato ad un'esatta qualificazione giuridica di simili accordi, ritenendo che essa dipendesse in definitiva dalle particolarità del singolo contratto concluso tra la banca ed il cliente (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 429 ad art. 398 CO).\nPer quanto riguarda la responsabilità della banca si è tuttavia potuto constatare che la maggior parte delle pattuizioni, pur nella loro diversità, presentano elementi che si rifanno al mandato (Fellmann, op. cit., n. 430 ad art. 398 CO; mentre Hardegger, Über die Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken, 1991, p. 116, ritiene che le norme relative al mandato debbano applicarsi in maniera generalizzata in tutti i vari contratti bancari, cfr. DTF 101 II 121, 110 II 286). Ne consegue che la presente fattispecie può di principio essere esaminata sotto l'ottica del contratto di mandato (art. 394 e segg. CO; Fellmann, op. cit., loc.cit.).\n2. Giusta l'art. 398 cpv. 2 CO la banca mandataria è tenuta ad eseguire con fedeltà e diligenza gli affari affidatile dal cliente mandante e a dar seguito alle istruzioni da lui impartite.\nNaturalmente, se la banca agisce attenendosi a questi principi, l'esecuzione del mandato non darà adito a discussioni. Problemi possono tuttavia insorgere nel caso in cui l'istituto di credito non ha prestato la necessaria diligenza nell'esecuzione del mandato.\nSecondo l’art. 321e CO, al quale rinvia l’art. 398 CO, il mandatario è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al mandante. La responsabilità del mandatario è quindi subordinata a quattro condizioni e meglio: una violazione contrattuale, una colpa, un danno ed un nesso di causalità (Fellmann, op. cit., n. 332 ad art. 398 CO; II CCA 22 agosto 1996 inc. n. 12.95.301).\n3. Le parti convengono che in relazione al conto 39__________ l’attore non ha conferito un mandato di gestione a CV 1. L’attore sostiene di aver unicamente dato mandato alla banca di eseguire investimenti fiduciari e null’altro. Di conseguenza, nella misura in cui le operazioni compiute sul conto esulano dal novero di siffatte operazioni, esse costituiscono violazione del contratto, salvo che la banca non dimostri che le stesse erano lecite."}