{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-09-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_10-2005-26_2012-09-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112411&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1bc37b02860f18aa53608e2a717ef643"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.09.2012 10.2005.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di mandato tra banca e cliente - responsabilità della banca"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:02", "Checksum": "92031caab93c682e6286d72ad0ce027d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.09.2012 10.2005.26\nRegesto:\nContratto di mandato tra banca e cliente - responsabilità della banca\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello con petizione 10 ottobre 2005 da\n|\n|\nAT 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCV 1\n|\n||\n|\n|\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nchiedente la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 1'884'400.- – importo poi ridotto a € 897'675.- (fr. 1'390'919.-) in sede di conclusioni – oltre interessi al 5% dalla data della petizione e fr. 20'000.- per spese legali ante causa, con protesta di tasse, spese e ripetibili;\ndomanda a cui la convenuta si è opposta;\ncitate le parti all’udienza preliminare del 13 giugno 2006;\nesperita l'istruttoria;\npreso atto delle conclusioni delle parti, che hanno rinunciato al dibattimento finale;\nletti ed esaminati gli atti prodotti e posti a giudizio i seguenti quesiti:\n1. Dev’essere accolta la suddetta petizione?\n2. Il giudizio su tassa, spese di giustizia e ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. Il 6 dicembre 1993 AT 1 ha aperto la relazione bancaria “__________ 39__________” (in seguito conto 39__________) presso la banca CV 1 . Contestualmente all’usuale documentazione, all’apertura della relazione bancaria egli aveva firmato in particolare i moduli “fermo banca” e di scarico per le istruzioni date per telefono e fax. Egli ha pure firmato il modulo “mandato per l’esecuzione di depositi fiduciari”, incaricando la banca di effettuare depositi fiduciari a suo nome ma a rischio del titolare del conto e le “condizioni specifiche che regolano le operazioni su divise e metalli preziosi”.\nIl 25 aprile 1997 AT 1 ha aperto, sempre presso CV 1, il conto “__________ O__________” (in seguito conto O__________), conferendo in relazione allo stesso un mandato di gestione alla banca.\nConsulente dell’attore presso la banca era l’allora vicedirettore TE 1, il quale nel luglio 2003 fu licenziato in tronco a seguito di malversazioni compiute in banca.\nB. Con petizione 10 ottobre 2005 AT 1 ha convenuto in giudizio CV 1 chiedendone la condanna al pagamento di fr. 1'884'400.- (€ 1'216'136.19) oltre interessi al 5% dalla data della petizione nonché dell’importo di fr. 20'000.- a titolo di rifusione di spese legali preprocessuali. L’attore – rilevato che le contestazioni non concernono il conto O__________ di cui non è contestata la correttezza della gestione – sostiene di non aver mai impartito alla convenuta un mandato di gestione patrimoniale in punto al conto 39__________, sul quale la banca avrebbe dovuto effettuare unicamente investimenti fiduciari. TE 1 avrebbe quindi deciso autonomamente, e ciò a far tempo dal 1996, di sostituire gli investimenti fiduciari giunti a scadenza con investimenti in prodotti finanziari speculativi e più rischiosi. TE 1 neppure lo avrebbe informato di queste operazioni, anzi, alle richieste di informazione da parte del titolare del conto, egli rispondeva che il conto andava bene è fruttava circa il 4% annuo.\nL’attore, rilevato di aver conferito a CV 1 un mandato di gestione patrimoniale avente quale obiettivo la valorizzazione del portafoglio con una minima esposizione ai rischi di mercato, imputa alla banca investimenti inadeguati, pregiudizievoli, del tutto estranei al rapporto di gestione concordato e in contrasto con le direttive date. Egli rimprovera poi alla banca di aver violato i propri obblighi contrattuali, di non aver disposto di un’organizzazione adeguata, di non averlo informato in modo corretto e completo. Questo modo di agire configura una violazione contrattuale da parte della banca che è di conseguenza tenuta al risarcimento del danno, corrispondente alle perdite generate dagli investimenti speculativi effettuati sul conto, danno corrispondente alla differenza tra l’ipotetico risultato della gestione voluta dall’attore e il risultato della gestione attuata dal TE 1.\nOltre ciò, l’attore rileva che vi sono stati 15 versamenti non autorizzati effettuati dal TE 1 a debito del suo conto, per un totale di € 400'152.- di cui pure chiede la restituzione.\nC. Con risposta 17 gennaio 2006 la convenuta chiede la reiezione integrale della petizione. Ammesso che in relazione al conto 39__________ non le era stato conferito alcun mandato di gestione, essa sostiene che siffatto mandato era però stato conferito oralmente dall’attore a TE 1, ciò che aveva permesso a quest’ultimo di operare eludendo i controlli dell’ispettorato.\nContesta poi che il cliente volesse unicamente prodotti finanziari a rischio ridottissimo, essendo invece stata richiesta una gestione dinamica. Di conseguenza, essendo stato il cliente medesimo a autorizzare TE 1 a operare autonomamente sul conto 39__________, egli dovrebbe quindi sopportare le perdite intervenute. L’attore avrebbe comunque dovuto rendersi conto della situazione, considerato che il conto risultava avere una redditività annuale media del 12%, manifestamente non ottenibile con investimenti a rischio ridotto.\nLa convenuta ammette l’esistenza di violazioni contrattuali in seno alla banca, relative al dovere di rendiconto e informazione.\nRileva però che TE 1 ha operato sempre nell’interesse del cliente fino a quando, alla fine degli anni ‘90 ha iniziato a nascondere le perdite e a manipolare i conti per far credere ai clienti che avevano realizzato utili che non c’erano. Ciò non sarebbe tuttavia motivo sufficiente per scaricare sulla banca le perdite derivanti da una gestione voluta dal cliente medesimo."}