{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-02-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-32_1995-02-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11465&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c02980029e1df7367d3b7dcec58c620c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.1995 12.1994.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:29:33", "Checksum": "eafb58c26e57aa414c1abe0499531846", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.1995 12.1994.32\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nQuanto affermato per la disdetta per mora del conduttore deve necessariamente valere anche per gli altri tipi di disdetta straordinaria, quale quella per gravi motivi dell’art. 266g CO, dal momento che le argomentazioni del Tribunale federale di cui alla sentenza citata dal Rep. valgono per tutte quelle disdette straordinarie per le quali la necessità della contestazione non é esclusa dal cpv. 3 dell’art. 271 CO: tra queste alla litt. e) la disdetta per motivi gravi (art. 266g CO).\nNon é possibile ritenere invece che una disdetta straordinaria alla quale facciano difetto i presupposti per poter essere ritenuta tale debba considerarsi nulla e di null’effetto piuttosto che annullabile e quindi inefficace anche senza la contestazione nei modi e nelle forme dell’art. 273 CO. Infatti i motivi di nullità sono esattamente circoscritti agli art. 266l, 266m e 266n CO che riguardano forma, contenuto e notifica della disdetta per cui la sistematica della legge indica che ogni altro motivo di opposizione rende la disdetta annullabile solo attraverso una tempestiva contestazione avanti all’Ufficio di conciliazione (DTF 119 II 147 consid. 4a).\nAllo stesso risultato della disdetta straordinaria solo annullabile quando non ne sono date le condizioni giunge, dopo esame della indecisa dottrina e dell’iniziale poca giurisprudenza al proposito, B. Corboz, La nullité du congé dans le nouveau droit du bail in CdB 1994 pag. 33 in particolare pag. 57/58.\nLa disdetta straordinaria della __________ non essendo stata contestata come vuole l’art. 273 CO, é quindi definitivamente valida.\n5. Diversa invece la soluzione per quanto riguarda il momento della rescissione del contratto a dipendenza della disdetta straordinaria per gravi motivi che l’art. 266g CO indica per una scadenza qualsiasi osservando il termine legale di preavviso che, per i locali commerciali, é di 6 mesi (art. 266d CO). La rescissione contrattuale non può infatti avvenire in qualsiasi momento (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, pag. 307 n. 5.3).\nQuindi nel nostro caso per il 19 gennaio 1994, la lettera di disdetta del 16 luglio 1993 essendo stata ricevuta il 19 luglio come appare dal timbro sul doc. C.\nGià il fatto che con la disdetta si invocano i motivi gravi e si annuncia di lasciare liberi i locali al 31 luglio 1993 non dimostra che l’inquilino abbia voluto individuare in quel momento la rescissione contrattuale quanto piuttosto il suo disinteresse di fatto per l’occupazione ulteriore dei locali. Ma anche se così non fosse vi é un errore nell’applicazione delle regole legali sui termini della disdetta che va rettificato. Non si impone quindi una contestazione come all’art. 273 CO poiché la disdetta é in sé valida e solo i suoi effetti sono in discussione. Se il destinatario della disdetta rileva questo fatto e segnala l’errore alla controparte le conseguenze della disdetta non si producono, ex lege, che al prossimo termine utile (Corboz, op. cit., pag. 55/56) così come, per regola generale, dispone l’art. 226a CO. È quanto hanno fatto gli istanti con la lettera raccomandata 6 agosto 1993 (doc. E) a dimostrazione che non hanno accettato la data indicata dall’inquilina.\nNe discende che, il vincolo contrattuale essendo venuto a cessare con il 19 gennaio 1994, la pigione dovuta dalla convenuta, dall’agosto 1993 a questa scadenza, é di complessivi Fr. 24’785.40.-.\n6. Nel casi di disdetta anticipata per motivi gravi il giudice ne determina le conseguenze patrimoniali apprezzando tutte le circostanze (art. 266g cpv. 2 CO). È quello che avrebbe dovuto fare il primo giudice, dopo aver accertata la validità della disdetta ed indipendentemente dalla questione della sua scadenza, anche perché gli istanti vi avevano fatto circostanziato riferimento chiedendo al proposito un importo corrispondente a sei mesi di locazione (cfr. istanza punto 7b).\nVi provvede questa Camera in virtù dell’effetto devolutivo dell’appello.\nLa norma dell’art. 266g cpv. 2 CO corrisponde in definitiva a quella prevista dall’art. 269 vCO fatto salvo il risarcimento forfetario minimo di un semestre qualora la locazione sia destinata a durare ancora per un anno almeno che é stato, con la nuova normativa, soppresso. La giurisprudenza ha precisato che le conseguenze patrimoniali a seguito di rescissione del contratto di locazione per gravi motivi sono rappresentate dall’interesse positivo all’esecuzione dell’art. 97 CO (damnum emergens e lucrum cessans) ed il loro calcolo va eseguito conformemente alla disposizione dell’art. 99 CO, quindi degli art. 43 e 44 CO ai quali rinvia, con il risultato che l’importo dovuto da colui che scioglie il contratto per gravi motivi può risultare, a seconda delle circostanze, ben inferiore al danno subito dall’altra parte anche perché non potrà mai essere uguale all’importo totale delle pigioni per tutto il periodo contrattuale (DTF 61 II 259; Zürcher Kommentar, ad art. 269 vCO, n. 24). Se il beneficio della resiliazione per gravi motivi deve avere significato e valore per l’inquilino che si trova confrontato con una situazione di disagio economico la riduzione del risarcimento dev’essere incisiva (DTF cit.).\nL’importo totale delle pigioni che i comproprietari non ricevono (per intero da febbraio a settembre 1994 e differenza in meno per il periodo successivo) si aggira attorno ai 60’000.- franchi ma gli stessi istanti limitano la loro pretesa al corrispettivo di sei mesi di locazione, meno della loro perdita per i mesi durante i quali i locali sono rimasti sfitti senza che di ciò, stante la situazione economica, si possa far loro rimprovero."}