{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-02-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-32_1995-02-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11465&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c02980029e1df7367d3b7dcec58c620c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.1995 12.1994.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:29:33", "Checksum": "eafb58c26e57aa414c1abe0499531846", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.1995 12.1994.32\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n21 febbraio 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente\n|\n|\nsegretario: |\nPetrini |\nsedente per giudicare nella causa inc. no. 18/1994 loc. della Pretura di Lugano sez. 4 promossa da\n|\n|\n__________ __________ (rappr. __________ patrocinio dell'avv. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ rappr. da: avv. __________ |\ncon istanza 9 giugno 1994 in materia di contratto di locazione che il Pretore, con sentenza 30 novembre 1994, ha solo parzialmente accolto condannando la ditta convenuta a versare agli attori l’importo di Fr. 6’000.-.\nAppellanti gli attori i quali, con atto d’appello 15 dicembre 1994, chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di condannare la convenuta a pagare loro, in via principale, Fr. 71’916.- oltre interessi rispettivamente, in via subordinata, Fr. 53’280.- oltre interessi, con la protesta di spese e ripetibili.\nMentre la parte appellata, con osservazioni 20 gennaio 1995, chiede che l’appello venga integralmente respinto con il carico di spese e ripetibili.\nLetti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa\nConsiderato\nin fatto ed in diritto\n1. La __________ ha occupato un negozio ed i relativi vani di servizio nel palazzo __________, in via __________, di proprietà degli attori in forza di un contratto di locazione, nel quale era subentrata ad una precedente inquilina, che prevedeva una durata sino al 29 dicembre 1996, salvo rinnovi (doc. A e C).\nCon lettera 16 luglio 1993 del proprio legale la __________ ha disdetto il contratto di locazione invocando, quali gravi motivi ai sensi dell’art. 266g CO, la recessione economica ed il relativo suo peggioramento finanziario ed indicando che avrebbe lasciati liberi i locali al 31 luglio 1993 (doc. D).\nGli attori hanno preso posizione il successivo 6 agosto 1993 contestando la validità della disdetta non essendo realizzati i presupposti dell’art. 266g CO ed osservando che, se anche fossero stati dimostrati i gravi motivi, il termine legale di preavviso di sei mesi non era rispettato (doc. E).\n2. Il 1 febbraio 1994 i comproprietari hanno inoltrato\nall’Ufficio di conciliazione un’istanza con la quale postulavano il\nraggiungimento di un’intesa attorno alle loro rivendicazioni pecuniarie\nriguardanti il pagamento della pigione di Fr. 4’400.- mensili da agosto 1993\nfino alla rilocazione del negozio, al massimo fino al 29 dicembre 1996 data\ndella scadenza del contratto di locazione, oltre alle spese di ripristino dei\nlocali.\nFallita la conciliazione i comproprietari hanno avviato l’azione giudiziaria\nche ci occupa che il Pretore ha solo parzialmente accolto per quanto riguarda\nil rimborso delle spese di ripristino mentre ha respinto per ogni altra pretesa\nriferita alle conseguenze della disdetta per gravi motivi data dalla\nconduttrice. Ha argomentato che la disdetta del 16 luglio 1993 non era stata\ncontestata dai comproprietari, entro il termine di trenta giorni, avanti\nall’Ufficio di conciliazione e di conseguenza la stessa doveva ritenersi\naccettata e definitiva anche per quanto riguardava la data di fine della\nlocazione indicatavi. Non vi era così spazio per richieste di pagamento di\npigione per il periodo dopo la fine di luglio 1993.\n3. Con l’appello gli istanti osservano che la mancata contestazione della disdetta nel termine di trenta giorni all’Ufficio di conciliazione non può comportarne efficacia e che, in ogni caso, la mancanza degli invocati gravi motivi, determina la nullità della disdetta la quale non produce effetti indipendentemente dall’avvio della procedura prevista dall’art. 273 CO. Aggiunge che, se anche fossero stati dimostrati motivi gravi, lo scioglimento del contratto avrebbe potuto concretizzarsi unicamente per la scadenza del termine legale di disdetta come imposto dall’art. 266g CO, ossia per locali commerciali dopo sei mesi con la conseguenza del riconoscimento della pigione per quel periodo e degli altri inconvenienti patrimoniali secondo l’apprezzamento del giudice.\nConcludono quindi per la riforma del primo giudizio nel senso di condannare la convenuta, in via principale a dipendenza dell’inefficacia assoluta della disdetta, al pagamento delle pigioni sino al settembre 1994 ( i locali essendo stati rilocati dall’ottobre 1994) pari a Fr. 62’160.- oltre a Fr. 1’769.- spesi per la ricerca di un nuovo inquilino o, in via subordinata per le conseguenze di una disdetta per motivi gravi, al pagamento delle pigioni per sei mesi (Fr. 26’640.-) oltre che del pregiudizio patrimoniale valutato in un importo uguale ad altri sei mesi di locazione. Inoltre chiedono che l’indennità per le spese di ripristino siano riconosciute per intero (Fr. 7’987.-) come agli interventi documentati agli atti di causa.\nCon le osservazioni all’appello la controparte insiste sulla necessità di contestare nei termini e nelle forme di legge la disdetta, anche quella straordinaria, pena la perenzione degli eventuali diritti così come giudicato dal Pretore.\n4. Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che le disposizioni relative alla contestazione di una disdetta (art. 271 e seg. CO) si applicano anche nel caso di disdetta straordinaria dell’art. 257d cpv. 2 CO per mora del conduttore (Rep. 1993, 137) con la conseguenza che una tale disdetta non contestata avanti all’Ufficio di conciliazione nel termine di trenta giorni dell’art. 273 cpv. 1 CO passa in giudicato (DTF 119 II 147 consid. 4c)."}