1); che tale cessione che precede l’inoltro della petizione ha tolto la titolarità del credito all’attore che non era quindi più legittimato a farlo valere giudizialmente nei confronti del convenuto; che già per questo motivo la petizione andava respinta; che ne consegue come anche l’appello che si rivolge contro la sentenza del pretore che, per altri motivi, ha pure respinto la petizione dev’essere respinto; Per i quali motivi visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L’appello 16 dicembre 1994 di __________ é respinto. 2. La tassa di giustizia di Fr. 450.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr.