1); che pertanto tale aspetto deve essere esaminato in questa sede anche se il primo giudice non si é espresso al riguardo (I CCA 8 agosto 1994 in re C. c. Comunione dei comproprietari del condominio R.); che, nell’ambito di un contratto di compravendita, il venditore é evidentemente legittimato a chiedere il pagamento del prezzo ma é in sua facoltà di cedere ad altri la pretesa creditoria in conseguenza di che perde la titolarità del credito che deve allora essere fatto valere dal cessionario (OR-Girsberger, ad art. 164 , n. 46);