che, con tempestivo appello del 16 dicembre 1994, l'attore ha chiesto la riforma della sentenza pretorile, nel senso di accogliere la petizione argomentando che per entrambe le forniture non sarebbero stati provati i pretesi difetti, la loro presenza già al momento della fornitura, la tempestività della notifica e la restituzione della merce in questione, con la conseguenza dell'obbligo del convenuto al pagamento del prezzo; che, con le osservazioni del 20 gennaio 1995 il convenuto chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;