che, per quanto riguarda la fornitura del febbraio 1991, l'attore, al quale incombeva l'onere probatorio dell'accettazione della merce da parte dell’acquirente, non sarebbe riuscito a comprovare tale fatto e quindi, a prescindere dall'analisi della tempestività o meno del reclamo, la sua pretesa creditoria non poteva essere accolta; che per le forniture del dicembre 1990 il convenuto, pur avendole accettate, avrebbe provato che il salmone, risultato successivamente avariato, sarebbe stato restituito al fornitore previa tempestiva comunicazione telefonica; con il che anche la pretesa creditoria riferita a queste forniture non poteva essere protetta;