In tali casi, tuttavia, l’obbligo dell’appal-tatore alla notifica del proprio dissenso sussiste solo nei casi in cui vi sia un errore tecnico manifesto ed evidente o facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di errori macroscopici, o dell’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle più elementari regole dell’edilizia (Rep. ibidem; Gauch, opera citata, n. 1397 e segg.).