L’appaltatore non può però liberarsi senz’altro in presenza di mancanze del progettista o del direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli impone di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per l’integrità e l’abitabilità dell’opera e di darne avviso al committente, sussiste per principio anche quando egli agisce sulla base di piani e di istruzioni dategli da specialisti incaricati dal committente stesso (Rep. 1983, pag. 308). In tali casi, tuttavia, l’obbligo dell’appal-tatore alla notifica del proprio dissenso sussiste solo nei casi in cui vi sia un errore tecnico manifesto ed evidente o facilmente riconoscibile.