Gautschi, Berner Kommentar, n. 4c ad art. 369), sono due. 1.1 In primo luogo occorre che il difetto dell’opera si sia verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, opera citata, n. 1356). Evidentemente questi risponde anche per le persone ausiliarie, in particolare il progettista o il direttore dei lavori, ai quali egli si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti dell’appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch, opera citata, n. 1361). L’appaltatore non può però liberarsi senz’altro in presenza di mancanze del progettista o del direttore dei lavori: