E. Con tempestivo gravame datato 10 novembre 1994 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, ribadendo la tesi secondo la quale il caminetto sarebbe inservibile. Il fatto che l’ubicazione del caminetto sia stata scelta dal committente non porterebbe alla liberazione dell’attore dalla propria responsabilità, non potendosi nella specie applicare in suo favore l’art. 369 CO. F. Delle osservazioni 24 novembre 1994 dell’attore, con le quali egli chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi. Considerato in diritto 1.