L’attore si è opposto alla domanda riconvenzionale, contestando l’esistenza di violazioni contrattuali da parte sua. Le parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande. D. Nel giudizio impugnato, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, il Pretore ha valutato che dall’istruttoria non sarebbero emersi elementi di responsabilità a carico dell’attore, essendo i difetti del camino riconducibili alla sua ubicazione, scelta dal convenuto, La riconvenzionale, per sua parte, sarebbe invece rimasta priva di ogni riscontro, con il che il Pretore l’ha respinta, ammettendo nel contempo in toto la petizione. E. Con tempestivo gravame