{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-2_1995-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11449&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f6c8b009237dce1809835f71426cc6f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.1995 12.1994.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:10", "Checksum": "09c8ab6821711209a2d5eddfeb66e16c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.1995 12.1994.2\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNegli altri casi l’appaltatore è liberato dalla propria responsabilità per gli eventuali difetti senza che vi sia necessità di esprimere il proprio parere contrario, potendosi egli in buona fede fidare delle maggiori cognizioni degli specialisti interpellati dal committente (Gauch, opera citata, n. 1391 e segg.).\nE’ però fatto salvo il caso particolare in cui le specifiche e specialistiche conoscenze tecniche dell’artigiano siano superiori a quelle del committente e del progettista, di modo che il committente può in buona fede in ogni caso attendersi una verifica da parte dell’appaltatore (II CCA 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M.; Gauch, opera citata, n. 1408).\n1.2 In secondo luogo la causa riconducibile a responsabilità del committente deve essere l’unica determinante per l’insorgere dei difetti (DTF 52 II 78; II CCA 26 maggio 1993 in re A.G. SA/W.; Gauch, opera citata, n. 1357 e 1358).\nIn caso contrario, cioè allorché i difetti sono dovuti a mancanze sia dell’architetto che dell’appaltatore, entrambi possono essere resi contrattualmente responsabili dal committente. Si tratta di un caso di applicazione dell’art. 51 cpv. 1 CO, applicabile anche in materia di diritto contrattuale grazie al rinvio dell’art. 99 cpv. 3 CO (DTF 93 II 313, 93 II 323, 95 II 53, 115 II 45).\nIl concorso delle responsabilità di architetto e appaltatore consente al committente di convenire in causa a sua scelta l’uno, l’altro o entrambi (Gauch, opera citata, n. 2023) o di resistere alle richieste di mercedi e onorari dei partner contrattuali eccependo il loro cattivo adempimento.\nAnche in questo caso occorre tuttavia ricordare che nel rapporto tra committente e appaltatore l’architetto risulta essere un ausiliario del committente (art. 101 CO), il che può portare alla liberazione totale o parziale dell’appaltatore (DTF 95 II 53; Gauch, opera citata, n. 2025).\n2. Innegabilmente il camino posato nella casa del convenuto è difettoso: il tiraggio non funziona bene in conseguenza dell’ubicazione del camino e vi sono problemi di dilatazione al calore, dovuti all’accostamento di materiali diversi (perizia, risposte a controdomande a, b, c; pag. 5 e 6).\n3. Come rettamente osserva il Pretore, non vi è però responsabilità alcuna dell’attore per i problemi di dilatazione, essendo con ogni evidenza il problema tecnico costituito dall’accostamento al camino da lui fornito di differenti materiali di competenza del progettista e direttore dei lavori.\n4. Resta perciò da esaminare se l’attore debba rispondere per il difetto del tiraggio conseguente all’ubicazione del caminetto.\nLa risposta deve essere negativa.\nVa premesso, come osserva lo stesso perito, che la costruzione dei camini non è una scienza esatta: dipendendo il buon funzionamento del camino anche da fattori esterni e difficili da calcolare quali i flussi e le correnti d’aria (determinati ad esempio dalle aperture dell’edificio, sulle quali il fornitore del camino evidentemente non può influire, cfr. perizia, risposta 1, pag. 3), vi sono elementi imponderabili che aumentano nella misura in cui il camino si discosta dalla norma dei camini convenzionali (cfr. completazione e delucidazione di perizia, pag. 3), per i quali l’empirica conoscenza dell’artigiano consente invece di garantire un corretto funzionamento.\nNel caso di specie il committente ha optato per una scelta di sicuro effetto architettonico (camino posto in un locale di grandi dimensioni in modo da separarlo funzionalmente in due unità abitative, cfr. perizia, pag. 2), ma con insite grandi incognite sul funzionamento di un camino così posizionato e fornito di due aperture.\nNon si è però trattato di una scelta tecnica a priori sbagliata: secondo il perito, in un altro luogo e con altre caratteristiche ambientali molto probabilmente si sarebbe ottenuto il risultato voluto (perizia, pag. 7).\nDovendosi ammettere che l’insuccesso è dipeso da “sollecitazioni contrastate di correnti d’aria” (perizia, pag. 7), a mente di questa Camera non era compito del fornitore del camino quello di erudire il progettista della casa sui flussi d’aria che le aperture da lui previste -e che il fornitore del camino non era tenuto a conoscere in dettaglio- avrebbero creato.\nIn altre parole l’attore ha esaurito il proprio compito nella fornitura di un’opera idonea a funzionare correttamente, mentre spettava al progettista, uomo dell’arte con formazione superiore, valutare nel giusto modo, per quanto ciò sia possibile, le modalità della circolazione dell’aria all’interno dell’edificio e determinare di conseguenza l’ubicazione del camino, struttura che oltretutto veniva ad essere notevolmente evidenziata da una sua precisa scelta progettuale.\nIl progettista era del resto conscio del proprio ruolo: molto correttamente, confermando quanto affermato dall’attore nella lettera 17 settembre 1985 (doc. D), l’arch. __________ ha ammesso in sede di interrogatorio formale (risposta 5) di essersi assunto la responsabilità progettuale della posizione del camino.\nDovendosi ammettere la liberazione dell’attore per la scelta del progettista, opponibile al convenuto ex art. 101 CO, e dovendosi per contro negare la necessità di una verifica da parte dell’attore sui flussi d’aria all’interno della casa in conseguenza della particolarità del camino, ben si può ammettere la liberazione dell’attore medesimo da ogni responsabilità in applicazione dell’art. 369 CO.\nNe consegue la reiezione del gravame.\nTassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG\ndichiara e pronuncia\nI. L’appello 10 novembre 1994 di __________ è respinto.\nII. Le spese della procedura d’appello consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 280.--\nb) spese fr. 20.--\nT o t a l e fr. 300.--\ngià anticipati dall’appellante, restano a suo carico."}