{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-2_1995-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11449&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f6c8b009237dce1809835f71426cc6f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.1995 12.1994.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:10", "Checksum": "09c8ab6821711209a2d5eddfeb66e16c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.1995 12.1994.2\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n20 marzo 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\nComposta dei giudici: |\nCocchi, presidente\n|\n|\nSegretario: |\nPetrini |\nsedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 302 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 29 gennaio 1987 da\n|\n|\n__________ rappr. dall'avv. __________ |\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\n__________ rappr. dall'avv. __________ |\ncon cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 7’566.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;\nDomanda avversata dal convenuto, che ha postulato la\nreiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna\ndell’attore al pagamento di fr. 5’000.-- oltre interessi a titolo di\nrisarcimento danni;\nIntervenuti in lite in via accessoria gli arch. __________, __________ e __________ (rappr. dall'avv. __________).\nIl Pretore con sentenza 20 ottobre 1994 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;\nAppellante il convenuto, che con atto di appello del 10 novembre 1994 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;\nMentre l’attore con osservazioni del 24 novembre 1994 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili e gli intervenuti in lite non hanno preso posizioni sull'appello.\nLetti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,\nposti a giudizio i seguenti punti di questione\n1. - se deve essere accolto l’appello\n2. - tassa di giustizia e ripetibili\nRitenuto\nin fatto\nA. Nel corso del 1985 l’attore ha fornito e posato nell’abitazione di __________ del convenuto un caminetto con canna fumaria e cappello girevole in acciaio.\nSuccessivamente, essendo il tiraggio insoddisfacente, egli è intervenuto sulla sua opera posando una porta a ghigliottina e prolungando la canna fumaria.\nPer le proprie prestazioni l’attore ha emesso fatture per complessivi fr. 13’626.--. Lo studio di architettura incaricato dal convenuto ha pagato fr. 3’564.-- per la posa della porta a ghigliottina, il convenuto unicamente un acconto di fr. 2’500.--, così che l’attore procede per il saldo di fr. 7’566.-- oltre interessi.\nB. Nella risposta e riconvenzionale del 19 ottobre 1987 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione.\nIl saldo della mercede dell’attore non sarebbe dovuto in quanto la sua opera non funzionerebbe in modo conforme alle aspettative, tanto da essere del tutto inservibile.\nL’opera avrebbe inoltre causato infiltrazioni d’acqua che avrebbero reso necessario il ritinteggio del soffitto e avrebbero danneggiato la stessa canna del camino, il tutto per un danno globale di fr. 5’000.-- oltre interessi, importo richiesto in via riconvenzionale.\nC. L’attore si è opposto alla domanda riconvenzionale, contestando l’esistenza di violazioni contrattuali da parte sua.\nLe parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande.\nD. Nel giudizio impugnato, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, il Pretore ha valutato che dall’istruttoria non sarebbero emersi elementi di responsabilità a carico dell’attore, essendo i difetti del camino riconducibili alla sua ubicazione, scelta dal convenuto,\nLa riconvenzionale, per sua parte, sarebbe invece rimasta priva di ogni riscontro, con il che il Pretore l’ha respinta, ammettendo nel contempo in toto la petizione.\nE. Con tempestivo gravame datato 10 novembre 1994 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, ribadendo la tesi secondo la quale il caminetto sarebbe inservibile.\nIl fatto che l’ubicazione del caminetto sia stata scelta dal committente non porterebbe alla liberazione dell’attore dalla propria responsabilità, non potendosi nella specie applicare in suo favore l’art. 369 CO.\nF. Delle osservazioni 24 novembre 1994 dell’attore, con le quali egli chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.\nConsiderato\nin diritto\n1. L’art. 369 CO prevede che il committente non può fare valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso è stato causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l’espresso parere dell’appaltatore o in altra maniera.\nLe premesse per l’applicazione di questa norma in favore dell’appaltatore, che sopporta l’onere della prova in proposito (Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, Zurigo, 1985, n. 1353; Gautschi, Berner Kommentar, n. 4c ad art. 369), sono due.\n1.1 In primo luogo occorre che il difetto dell’opera si sia verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, opera citata, n. 1356).\nEvidentemente questi risponde anche per le persone ausiliarie, in particolare il progettista o il direttore dei lavori, ai quali egli si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti dell’appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch, opera citata, n. 1361).\nL’appaltatore non può però liberarsi senz’altro in presenza di mancanze del progettista o del direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli impone di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per l’integrità e l’abitabilità dell’opera e di darne avviso al committente, sussiste per principio anche quando egli agisce sulla base di piani e di istruzioni dategli da specialisti incaricati dal committente stesso (Rep. 1983, pag. 308). In tali casi, tuttavia, l’obbligo dell’appal-tatore alla notifica del proprio dissenso sussiste solo nei casi in cui vi sia un errore tecnico manifesto ed evidente o facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di errori macroscopici, o dell’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle più elementari regole dell’edilizia (Rep. ibidem; Gauch, opera citata, n. 1397 e segg.)."}