Aspettando tre mesi e mezzo per ottenere informazioni più precise la compagnia assicurazione non ha certamente violato i principi della buona fede dal momento che questo suo atteggiamento non ha di certo danneggiato l’assicurato e nemmeno le ha consentito di trarre vantaggi da quel contratto d’assicurazione che ha in seguito disdetto. Il fatto di attendere può essere giustificato da motivi di organizzazione interna della Compagnia e, in ogni caso, non può essere assimilato ad un rifiuto cosciente di informarsi sugli elementi costitutivi della reticenza che potrebbe allora, perché costitutivo dell’abuso di diritto, essere assimilato alla conoscenza effettiva (DTF 118 II 333 consid.