2a), ed agisce in tempo utile l’assicuratore che, quando ha sospettato una reticenza, ha tentato di ottenere delle indicazioni precise ed é retrocesso dal contratto appena le ha ricevute (DTF 118 II 333). Ritardando l’accertamento degli elementi costitutivi della reticenza l’assicuratore non ne porta conseguenze, con riferimento alla decorrenza del termine di quattro settimane, a meno che tale suo atteggiamento non si scontri con l’interdizione dell’abuso di diritto (DTF 118 II 333 consid. 3c e 3d). Ora il contenuto del certificato medico del 15 febbraio 1991 (doc.