Questo termine comincia a decorrere unicamente dal momento in cui l’assicuratore é informato su tutti i punti che concernono la reticenza e ne ha conoscenza effettiva, dei semplici dubbi essendo insufficienti (DTF 109 II 160 consid. 2a), ed agisce in tempo utile l’assicuratore che, quando ha sospettato una reticenza, ha tentato di ottenere delle indicazioni precise ed é retrocesso dal contratto appena le ha ricevute (DTF 118 II 333).