RUA XIII N. 21, XIV N. 16). Nella sentenza DTF 111 II 395 il Tribunale federale ha affermato che per poter giudicare se il proponente è incorso nella fattispecie della reticenza non ci si deve basare né su un criterio puramente soggettivo, né tantomeno puramente oggettivo, poiché la legge non si accontenta che l’assicurato si limiti a comunicare all’assicurato i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare quei fatti importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua conoscenza effettiva del fatto concreto.