{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-29_1995-03-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11463&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6d205071b6aef286ab1d94baa757bf1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.03.1995 12.1994.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:28:54", "Checksum": "d91e187f45b3fb80ccdc24640ef273d5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.03.1995 12.1994.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAvantutto va subito chiarito che, contrariamente all’assunto dell’appellante, non appare che l’assicurazione abbia dato la disdetta per il solo motivo che al momento in cui il signor __________ ha sottoscritto la proposta era in cura medica. La lettera di disdetta non indica questa situazione (la cura medica) come riferita al momento della sottoscrizione della proposta ma invece come riferita a “prima di firmare la proposta”. Se ne può dedurre che la dizione prima si riferisca al periodo di tempo precedente negli anni e durante i quali l’attore é stato ammalato e ricoverato. Ma anche se effettivamente l’intenzione dell’assicurazione era quello di far valere la reticenza sul fatto che durante la presentazione della proposta o immediatamente prima il signor __________ era in cura medica, avendo il medico riferito di averlo curato sino al 14 giugno 1988 ben si può ammettere che la sola informazione di cui al certificato medico del febbraio 1991 poteva far nascere dubbi su di un’eventuale reticenza e poteva, in buona fede, suscitare la necessità di ottenere notizie più dettagliate per poter decidere, in perfetta conoscenza di causa, se la reticenza si era realizzata. Le indicazioni del febbraio 1991 parlavano di affezioni polmonari influenzali stagionali e di conseguenza - per sapere se si trattava di disturbi di cui tutti, bene o male, vanno soggetti ed il cui obbligo di notifica, in funzione della reticenza, é relativo oppure di malattie la cui esistenza può influenzare la decisione di accettare la proposta d’assicurazione - un’ulteriore più approfondita indagine si rivelava senz’altro necessaria per evitare una disdetta più sollecita ma ingiustificata. Dopo le spiegazioni del dr. __________ del 9 giugno 1991 l’assicurazione ha potuto conoscere che la cura medica immediatamente precedente la sottoscrizione della proposta si riferiva ad una malattia che da diversi anni a quella parte colpiva con recidiva e con momenti di gravità non comuni (polmoniti con ricovero ospedaliero) l’assicurato. Da questo momento ha così avuto conoscenza completa e precisa di tutta la fattispecie che riguardava la reticenza.\nLa disdetta significata il 21 giugno 1991, entro le quattro settimane dal 12 giugno 1991, é quindi tempestiva ed operante.\nAspettando tre mesi e mezzo per ottenere informazioni più precise la compagnia assicurazione non ha certamente violato i principi della buona fede dal momento che questo suo atteggiamento non ha di certo danneggiato l’assicurato e nemmeno le ha consentito di trarre vantaggi da quel contratto d’assicurazione che ha in seguito disdetto. Il fatto di attendere può essere giustificato da motivi di organizzazione interna della Compagnia e, in ogni caso, non può essere assimilato ad un rifiuto cosciente di informarsi sugli elementi costitutivi della reticenza che potrebbe allora, perché costitutivo dell’abuso di diritto, essere assimilato alla conoscenza effettiva (DTF 118 II 333 consid. 3c e 3d).\n8. L’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto e la sentenza del Pretore confermata. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza dell’attore ed appellante.\nPer i quali motivi\ndichiara e pronuncia\n1. L’appello 12 dicembre 1994 di __________ é respinto.\n2. Gli oneri della procedura d’appello consistenti in:\na) tassa di giustizia Fr. 2’000.--\nb) spese di cancelleria Fr. 100.--\ntotale Fr. 2’100.--\n============\ngià anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 2’000.- per ripetibili d’appello.\n3. Intimazione a:\n- __________.\nComunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3.\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d’appello\nIl Presidente Il segretario"}