{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-29_1995-03-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11463&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6d205071b6aef286ab1d94baa757bf1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.03.1995 12.1994.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:28:54", "Checksum": "d91e187f45b3fb80ccdc24640ef273d5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.03.1995 12.1994.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. La reticenza dell’attore nel compilare il formulario di proposta d’assicurazione é palese e questo suo comportamento non può, come si vorrebbe far intendere, essere dovuto al consiglio dell’agente assicuratore __________ il quale, nella sua deposizione testimoniale, ha escluso qualsiasi comunicazione di malattia pregressa da parte dell’attore. Non si può altrimenti considerare l’atteggiamento di chi risponde di no alla domanda intesa a sapere se aveva già sofferto di una delle malattie menzionate espressamente (e tra queste le malattie dei polmoni) o di altra malattia (cfr. domanda 14.1 della proposta, doc. 1), quasi fosse una persona che ha avuto la fortuna di mai doversi rivolgere ad un medico, quando invece é stato affetto da bronchiti catarrali spastiche recidivanti per ben cinque episodi in sette anni (dal 1981 al 1988 come appare dalla risposta del dr. __________s, doc. 13) con l’aggravante di polmoniti che ne hanno richiesto persino il ricovero ospedaliero (deposizione teste dr. __________). Sono questi, nella vita di una persona, dei fatti importanti che correttamente devono essere esplicitati quando, nell’ambito della conclusione di un contratto d’assicurazione, viene chiesto se ha sofferto di malattie non solo genericamente (e ci sarebbe già reticenza rispondendo un semplice ma categorico no) ma indicando partitamente nel questionario proprio anche le malattie polmonari.\nLe affezioni alla salute subite dal signor __________ non possono, nemmeno per un profano e facendo astrazione dal parere medico di cui al doc. 17, essere considerate quali semplici influenze stagionali, quali semplici disturbi passeggeri, ma invece, proprio anche per chi le aveva subite, dovevano apparire, per il loro ripetersi e la loro gravità dimostrata dalla necessità del ricovero ospedaliero, quali vere gravi alterazioni della salute.\nLa risposta “no” di fronte ad un tale stato di cose rappresenta ingiustificata ed ingiustificabile reticenza ai sensi dell’art. 4 LCA (DTF 110 II 499).\n7. Il termine di quattro settimane previsto dall’art. 6 LCA é unanimemente considerato un termine di perenzione, per cui il suo mancato ossequio comporta l’estinzione del diritto dell’assicuratore di chiedere il recesso dal contratto (RUA V N. 198, VII N. 53; DTF 116 V 229 consid. 6). Questo termine comincia a decorrere unicamente dal momento in cui l’assicuratore é informato su tutti i punti che concernono la reticenza e ne ha conoscenza effettiva, dei semplici dubbi essendo insufficienti (DTF 109 II 160 consid. 2a), ed agisce in tempo utile l’assicuratore che, quando ha sospettato una reticenza, ha tentato di ottenere delle indicazioni precise ed é retrocesso dal contratto appena le ha ricevute (DTF 118 II 333). Ritardando l’accertamento degli elementi costitutivi della reticenza l’assicuratore non ne porta conseguenze, con riferimento alla decorrenza del termine di quattro settimane, a meno che tale suo atteggiamento non si scontri con l’interdizione dell’abuso di diritto (DTF 118 II 333 consid. 3c e 3d).\nOra il contenuto del certificato medico del 15 febbraio 1991 (doc. 12) fa espresso riferimento alla malattia ed alla cura medica del 1990 per la quale l’attore ha chiesto l’indennità di invalidità ed indica anche che “precedentemente era stato in mia cura medica dal 1978 al 14.6.1988 per disturbi epato-gastrici non scompensati e per episodi di bronchite e broncopolmonite influenzali stagionali”. Da ciò l’appellante deduce che già in febbraio 1991 e non solo in giugno 1991, al momento delle risposte del dr. __________ al questionario della __________ che prendeva spunto dal certificato del febbraio, l’assicurazione conosceva la reticenza percui la disdetta intervenuta solo il 21 giugno 1991 é tardiva ed inefficace."}