{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-29_1995-03-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11463&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6d205071b6aef286ab1d94baa757bf1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.03.1995 12.1994.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:28:54", "Checksum": "d91e187f45b3fb80ccdc24640ef273d5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.03.1995 12.1994.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCon riferimento alla tempestività della disdetta la contesta dal momento che già attraverso il certificato medico del 15 febbraio 1991, ricevuto il 21 febbraio successivo, si attestavano i pregressi disturbi epato-gastrici e gli episodi di bronchite e broncopolmonite e che, di conseguenza, a quel momento la situazione era nota all’assicurazione; il termine di quattro settimane decorreva quindi dal 21 febbraio 1991 mentre si rivela inconciliabile con la sicurezza del diritto aspettare oltre tre mesi per ottenere chiarimenti e completazioni non, del resto, necessari. Aggiunge ancora che l’unico motivo addotto con la disdetta é quello che al momento della sottoscrizione della proposta d’assicurazione il proponente era in cura medica e questo fatto risultava chiaramente dal certificato del febbraio 1991 e non abbisognava così di alcuna completazione. Altri motivi di reticenza non sono indicati nella comunicazione della disdetta.\nCon le osservazioni all’appello la Compagnia d’Assicurazioni convenuta ripropone la conformità giuridica del proprio atteggiamento e la validità della disdetta dal contratto d’assicurazione per i motivi che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che seguono.\n4. Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LCA il proponente deve dichiarare per iscritto all’assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio; in base al secondo capoverso dello stesso articolo sono rilevanti tutti quei fatti che possono influire sulla determinazione dell’assicuratore a concludere il contratto o a concluderlo a determinate condizioni; giusta il terzo capoverso della norma in rassegna, infine, si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l’assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni precise, non equivoche.\nL’art. 6 LCA dispone per contro che, se la persona che era tenuta a rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 4 LCA ha sottaciuto o dichiarato inesattamente un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere, l’assicuratore è legittimato a recedere dal contratto entro quattro settimane da quando ne ha avuto cognizione.\n5. Il quesito a sapere se l’art. 4 LCA è stato violato o meno va esaminato senza riguardo ad un’eventuale colpa dell’assicurato (DTF 109 II 63 seg.; RUA XV N. 16), ritenuto altresì che l’importanza dei fatti che devono essere dichiarati non dipende dal loro rapporto di causa-effetto con il danno coperto dall’assicurazione (DTF 111 II 391, 92 II 352; RUA XIII N. 21, XIV N. 16).\nNella sentenza DTF 111 II 395 il Tribunale federale ha affermato che per poter giudicare se il proponente è incorso nella fattispecie della reticenza non ci si deve basare né su un criterio puramente soggettivo, né tantomeno puramente oggettivo, poiché la legge non si accontenta che l’assicurato si limiti a comunicare all’assicurato i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare quei fatti importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua conoscenza effettiva del fatto concreto. In questo senso, sempre secondo il Tribunale federale, la legge istituisce un criterio oggettivo, indipendente dalla conoscenza effettiva che il proponente ha dei fatti concreti, ritenuto comunque che nell’applicazione di questo criterio occorrerà sempre tenera conto delle cosiddette circostanze particolari: ciò significa che, ad esempio, dovrà essere presa in considerazione la situazione personale dell’assicurato, con particolare riferimento al suo grado di intelligenza e di formazione ed alla sua esperienza (DTF 109 II 63 seg.; Roelli/Keller, Kommentar zum VVG, Berna 1968, Vol. I, p. 107), ritenuto che comunque il grado di diligenza nell’adempimento dell’obbligo di informazione va anche esaminato e giudicato sotto il profilo della buona fede, pure applicabile, ex art. 3 CC, anche nel campo assicurativo (Roelli/Keller, op. cit., p. 105 e seg.; DTF 101 II 340).\nIn concreto, ha affermato ancora il Tribunale federale, in riguardo al principio della buona fede -che è posto alla base dell’art. 6 LCA - l’assicuratore può, in caso di risposta inesatta dell’assicurato alle domande relative alla portata del rischio, fondarsi sulla reticenza e recedere dal contratto solo se le domande che figurano nella proposta di assicurazione sono comprensibili per tutti. Ciò significa, a non averne dubbio, che più le domande sono specifiche e dettagliate, più è difficile per l’assicurato in caso di risposte insufficienti evitare le conseguenze ex art. 6 LCA, in particolare se si considera la presunzione stabilita dal menzionato art. 4 cpv. 3 LCA, secondo cui sono rilevanti i fatti in merito ai quali l’assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni precise, non equivoche (cfr. IICCA 1 dicembre 1988 in re B./Ass. X; RUA XVIII N. 5)."}