{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-29_1995-03-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11463&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6d205071b6aef286ab1d94baa757bf1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.03.1995 12.1994.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:28:54", "Checksum": "d91e187f45b3fb80ccdc24640ef273d5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.03.1995 12.1994.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n28 marzo 1995/kc |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nPetrini |\nsedente per statuire nella causa inc. no. 1299 della Pretura di Lugano, sez. 3 promossa con petizione 27 novembre 1991 da\n|\n|\n__________ rappr. dall’ avv. __________ |\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\n__________ rappr. dall’ avv. __________ o |\nin materia di contratto di assicurazione (accertamento della nullità della disdetta per reticenza e condanna alla corresponsione della rendita assicurativa) che il Pretore, con sentenza 17 novembre 1994, ha integralmente respinto.\nAppellante l’attore il quale, con atto d’appello 12 dicembre 1994, chiede la riforma del primo giudizio nel senso che\n1. È’ accertata la nullità della disdetta 21 giugno 1991 della polizza di assicurazione 1 giugno 1989 (no __________) data dalla __________ al signor __________, __________ e pertanto la __________, é condannata a versare al signor __________ una rendita annua di Fr. 9’000.- a far capo dal mese di ottobre 1990.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 4’500.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice, sono poste a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 9’000.- a titolo di ripetibili.\ncon la protesta delle spese e ripetibili di seconda sede.\nMentre la controparte, con osservazioni all’appello del 27 gennaio 1995, chiede la reiezione dell’appello e la conseguente conferma del giudizio di prima istanza.\nLetti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti\nConsiderato\nin fatto ed in diritto\n1. Il 9 giugno 1988 __________ ha sottoscritto una proposta con la __________ per un’assicurazione temporanea in caso di decesso con capitale decrescente e per un’assicurazione in caso di incapacità di guadagno con liberazione dei premi e corresponsione di rendita annua (doc. 1). A seguito della proposta gli é stata rilasciata la polizza assicurativa no __________ (doc. 2) poi annullata e sostituita, nel giugno 1989, da altra polizza no __________ (doc. 3 e doc. 5) con prestazioni assicurative inferiori: in particolare la rendita annua per invalidità veniva ridotta da Fr. 15’000.- a Fr. 9’000.- .\nNel dicembre 1990 l’assicurato ha notificato alla compagnia assicuratrice una sua incapacità lavorativa. Tra gli attestati medici presentati all’assicurazione figurava quello del 15 febbraio 1991 (doc. 12) del suo medico curante dr. __________ il quale, oltre a spiegare lo stato clinico invalidante del momento del paziente, ricordava che il signor __________ era già stato in sua cura medica nel periodo 1978/1988 per disturbi epato-gastrici e per episodi di bronchite e broncopolmonite influenzali stagionali.\nIl 7 giugno 1991 la __________, riferendosi al certificato medico del 15 febbraio precedente, ha posto per iscritto al dr. __________ precise e circostanziate domande riguardanti le malattie e le cure subite dall’attore. Il medico ha risposto al questionario in data 9 giugno 1991 indicando in particolare che l’attore era stato in sua cura, a diverse riprese, negli anni precedenti il giugno 1988 per problemi di natura gastro-epatica, per bronchite catarrale spastica e per polmonite con conseguenti periodi di inabilità lavorativa (doc. 13).\nIl 21 giugno 1991 la __________, constatato che nella proposta d’assicurazione non erano stati indicati questi precedenti momenti di malattia, ha disdetto la polizza d’assicurazione per violazione dell’obbligo di notifica secondo l’art. 6 LCA (doc. 14).\n2. In causa __________ nega di aver commesso una reticenza nel compilare la proposta d’assicurazione poiché le malattie anteriori erano dei semplici disturbi passeggeri di stagione e non vere alterazioni della salute e poiché l’assicuratore ne era in ogni caso stato informato; contesta pure la tempestività della dichiarazione di rescissione del contratto d’assicurazione.\nDi diverso avviso la __________ le cui tesi sono state riconosciute e confermate dal Pretore che, con la sentenza impugnata, ha respinto le domande dell’attore intese ad annullare la disdetta ed a condannare la convenuta al versamento dell’indennità annua d’invalidità di Fr. 9’000.- prevista nella polizza litigiosa. Il primo giudice ha considerato che l’assicurato, rispondendo negativamente alle domande del formulario di proposta intese a sapere se aveva sofferto di precedenti malattie e nelle quali figuravano menzionate espressamente le malattie dello stomaco e dei polmoni, aveva commesso una chiara reticenza a fronte delle malattie, certificate dal suo medico curante, più volte ripetute nel tempo e per periodi di una certa durata che, oggettivamente, non poteva considerare senza importanza. Il Pretore ha pure considerato rispettato il termine di quattro settimane dell’art. 6 LCA dal momento che l’assicurazione ha avuto cognizione della reticenza al momento in cui ha ricevuto, nel giugno 1991, le risposte del dr. __________ al questionario sottopostogli.\n3. Con l’appello __________ ripropone che il suo atteggiamento, in occasione della compilazione della proposta d’assicurazione, non può essere tacciato di reticente in particolare perché, nel formulario, non vi erano domande precise in merito alle specifiche malattie sopportate e perché ne aveva informato l’agente dell’assicurazione che non aveva ritenuto di doverle menzionare perché non importanti."}