Se ne deve concludere che la ditta attrice non è venuta a trovarsi in mora con la riparazione gratuita dell’opera, ma che anche se così fosse, i convenuti non avrebbero potuto comunque ricusarla, in quanto non inservibile, ma al massimo postulare l’aggiudicazione del minor valore, oppure fare eseguire da terzi la riparazione a spese dell’attrice (Gauch, opera citata, n. 1269 e segg., in particolare n. 1283), così come del resto annunciato nella loro lettera del 2 dicembre 1986 (doc. S, pag. 2). Non essendo giustificata la ricusa dell’opera, ne deve necessariamente conseguire la reiezione del gravame. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).