In secondo luogo, quand’anche si volesse ammettere l’avvenuta rinascita del diritto di scelta dei convenuti, questi erano legittimati ad esprimere la scelta della ricusa dell’opera solamente alle condizioni poste dall’art. 368 cpv. 1 CO (Gauch, opera citata, n. 1264, 1266, 1301), ovvero solamente nel caso che la stessa fosse così gravemente difettosa da essere inservibile, o comunque tale da non poter in buona fede essere imposta al committente (cfr. consid.