effettuasse la richiesta riparazione. Si deve perciò ritenere che non reagendo all’offerta dell’attrice del 23 ottobre 1986 si sia venuta a creare una situazione di mora del creditore e non del debitore (art. 91 CO; Oser/Schönenberger, Zürcher Kommentar, n. 27 ad art. 102 CO; Von Thur/Escher, ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand, ibidem). 5.2 In secondo luogo, quand’anche si volesse ammettere l’avvenuta rinascita del diritto di scelta dei convenuti, questi erano legittimati ad esprimere la scelta della ricusa dell’opera solamente alle condizioni poste dall’art. 368 cpv.