Secondo dottrina, infatti, gli effetti della mora vengono scongiurati già solo con l’offerta della corretta prestazione contrattuale (Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. 2, 3. edizione, Zurigo, 1974, pag. 142; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. edizione, Zurigo, 1988, pag. 359; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, Basilea, 1992, n. 12 ad art. 102 CO), e questo in special modo in un caso come quello di specie, ove non si poteva in buona fede senz’altro pretendere la prestazione dell’attrice, ma occorrevano al contrario atti preparatori dei convenuti, che dovevano in particolare fare accedere l’attrice al proprio domicilio affinché