Da quel momento non vi è stata più possibilità di accordo, avendo i convenuti provveduto alla sostituzione dei due impianti di allarme. 5. Dovendosi ammettere, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, l’esistenza di difetti dell’impianto anche dopo gli interventi correttivi effettuati dall’attrice, il punto di questione decisivo per l’esito della causa è quello a sapere se deve essere ammesso che i convenuti erano legittimati a ricusare l’opera dell’attrice.