E’ comunque pacifico che i convenuti, confrontati con il cattivo funzionamento dell’opera, hanno esercitato il loro diritto di scelta ai sensi dell’art. 368 CO dapprima in favore dell’opzione costituita dalla riparazione gratuita. A mente loro, nonostante gli interventi dell’attrice l’opera è rimasta difettosa, di modo che essi il 12 ottobre 1986 hanno assegnato all’attrice un termine di 10 giorni per consegnare l’impianto finalmente esente da ogni difetto, con l’avvertenza che in caso contrario essi l’avrebbero fatto smontare per sostituirlo con altro più affidabile (doc. P e doc.