Per consolidata giurisprudenza, il committente è, di principio, legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa sopra citati tosto che ne ha dato comunicazione all’appaltatore. Si tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o nell’altro, è irrevocabile e implica necessariamente la rinuncia definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311, 109 II 41, 107 III 108 e riferimenti; Rep. 1985, pag. 133; II CCA 22 aprile 1994 in re C./F. SA, 18 gennaio 1994 in re C./L.P., 5 ottobre 1993 in re F./B.; Gauch, opera citata, n. 1097, 1192 e 1290).