In definitiva, visto anche che il nuovo impianto avrebbe dato problemi analoghi, non potrebbe essere ammessa l’avvenuta prova della difettosità dell’opera fornita dall’attrice. Da ciò l’accoglimento della petizione e la reiezione della riconvenzionale. E. Con tempestivo gravame datato 14 dicembre 1994 i convenuti hanno chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale per fr. 19’383.25 oltre interessi. Il Pretore avrebbe in sostanza male valutato le prove in atti, negando a torto la difettosità dell’opera dell’attrice.