Le parti, eccezion fatta per la riduzione a fr. 19’383.25 della pretesa riconvenzionale, hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria. D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’applicabilità alla specie delle norme sul contratto di appalto, ha constatato l’esistenza di problemi con l’impianto d’allarme, ritenendo però gli stessi non necessariamente riconducibili ad un difetto dello stesso. In definitiva, visto anche che il nuovo impianto avrebbe dato problemi analoghi, non potrebbe essere ammessa l’avvenuta prova della difettosità dell’opera fornita dall’attrice.