{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-26_1995-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11462&nX40_KEY=4711565&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dd461b49355c74997232f8ae3ce19059"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["12.1994.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.1995 12.1994.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:54:25", "Checksum": "d573b821848eb519e41587c5d88de650", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.1995 12.1994.26\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSecondo dottrina, infatti, gli effetti della mora vengono scongiurati già solo con l’offerta della corretta prestazione contrattuale (Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. 2, 3. edizione, Zurigo, 1974, pag. 142; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. edizione, Zurigo, 1988, pag. 359; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, Basilea, 1992, n. 12 ad art. 102 CO), e questo in special modo in un caso come quello di specie, ove non si poteva in buona fede senz’altro pretendere la prestazione dell’attrice, ma occorrevano al contrario atti preparatori dei convenuti, che dovevano in particolare fare accedere l’attrice al proprio domicilio affinché effettuasse la richiesta riparazione.\nSi deve perciò ritenere che non reagendo all’offerta dell’attrice del 23 ottobre 1986 si sia venuta a creare una situazione di mora del creditore e non del debitore (art. 91 CO; Oser/Schönenberger, Zürcher Kommentar, n. 27 ad art. 102 CO; Von Thur/Escher, ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand, ibidem).\n5.2 In secondo luogo, quand’anche si volesse ammettere l’avvenuta rinascita del diritto di scelta dei convenuti, questi erano legittimati ad esprimere la scelta della ricusa dell’opera solamente alle condizioni poste dall’art. 368 cpv. 1 CO (Gauch, opera citata, n. 1264, 1266, 1301), ovvero solamente nel caso che la stessa fosse così gravemente difettosa da essere inservibile, o comunque tale da non poter in buona fede essere imposta al committente (cfr. consid. 1).\nNella specie, si può forse non condividere la valutazione del Pretore secondo cui non sarebbe stata dimostrata l’esistenza di difetti degli impianti di allarme, ma di certo, specie in assenza di un riscontro peritale, non può essere proceduralmente ammessa l’esistenza di difetti tali da rendere l’opera del tutto inservibile, o da rendere comunque inammissibile la sua accettazione da parte dei committenti (in senso contrario, come si è detto, la deposizione __________; cfr. anche -implicitamente- le conclusioni dei convenuti, pag. 5), tant’è vero che gli stessi convenuti nel loro gravame (pag. 14, 17) ammettono l’eventualità di un possibile “minor valore” dell’opera, tesi che esclude automaticamente la possibilità di ricusa.\n5.3 Se ne deve concludere che la ditta attrice non è venuta a trovarsi in mora con la riparazione gratuita dell’opera, ma che anche se così fosse, i convenuti non avrebbero potuto comunque ricusarla, in quanto non inservibile, ma al massimo postulare l’aggiudicazione del minor valore, oppure fare eseguire da terzi la riparazione a spese dell’attrice (Gauch, opera citata, n. 1269 e segg., in particolare n. 1283), così come del resto annunciato nella loro lettera del 2 dicembre 1986 (doc. S, pag. 2).\nNon essendo giustificata la ricusa dell’opera, ne deve necessariamente conseguire la reiezione del gravame.\nLa tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG\ndichiara e pronuncia\nI. L’appello 14 dicembre 1994 di __________ e __________ è respinto.\nII. Le spese della procedura d’appello consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 750.--\nb) spese fr. 50.--\nT o t a l e fr. 800.--\ngià anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.\nI convenuti rifonderanno all’attrice fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.\nIII. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente Il segretario"}