{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-26_1995-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11462&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dd461b49355c74997232f8ae3ce19059"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.1995 12.1994.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:13", "Checksum": "5bd39e1c7ca341a13bfb54e337fe2bc1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.1995 12.1994.26\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNella seconda eventualità, quella governata dall’art. 368 cpv. 2 CO, il committente non propone la rescissione del contratto di appalto, limitandosi unicamente a postulare l’aggiudicazione di uno dei diritti ivi contemplati.\nPremessa comune all’esercizio dei diritti previsti da questa norma è che “i difetti o le difformità del contratto siano di minore entità”.\nSe ciò non è il caso, se cioè l’opera è effettivamente inutilizzabile, si rivela privo di senso chiedere la riduzione della mercede a zero, visto che tale opzione viene in pratica a coincidere con la ricusa dell’opera (Gauch, opera citata, n. 1138 e 1148).\nParimenti, il diritto alla riparazione gratuita non può essere esercitato se l’opera a causa dell’elevata difettosità non può oggettivamente essere riparata (Gauch, opera citata, n. 1233), dovendosi perciò ritenere che non esiste ai sensi dell’art. 368 CO il diritto del committente all’esecuzione di una nuova opera in luogo di quella difettosa o perita (DTF 98 II 120; Gauch, opera citata, n. 1249 e 1250). Va inoltre osservato che anche se la riparazione è possibile, la stessa non può essere imposta all’appaltatore se gli causa costi esorbitanti, ovvero sproporzionati rispetto al vantaggio che il committente ottiene con la riparazione dell’opera (DTF 111 II 173; Gauch, opera citata, n. 1236).\n2. Per consolidata giurisprudenza, il committente è, di principio, legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa sopra citati tosto che ne ha dato comunicazione all’appaltatore.\nSi tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o nell’altro, è irrevocabile e implica necessariamente la rinuncia definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311, 109 II 41, 107 III 108 e riferimenti; Rep. 1985, pag. 133; II CCA 22 aprile 1994 in re C./F. SA, 18 gennaio 1994 in re C./L.P., 5 ottobre 1993 in re F./B.; Gauch, opera citata, n. 1097, 1192 e 1290).\nIl diritto di scelta del committente viene ripristinato unicamente qualora l’appaltatore sia in mora con l’esecuzione dei lavori di riparazione, se tali lavori si rivelano oggettivamente impossibili, se nonostante la loro esecuzione l’opera permane difettosa (II CCA 2 novembre 1993 in re A. SA/B. snc; Gauch, opera citata, n. 1265, 1298 e 1301), oppure ancora, in applicazione dell’art. 2 CC, se in conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare l’equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (DTF 107 II 348; II CCA 11 agosto 1993 in re G./P.).\n3. Nel caso che ci occupa, non è contestato che in un primo tempo gli impianti di allarme hanno avuto dei problemi. Secondo i testi, si tratterebbe tuttavia di difetti di gioventù pressoché inevitabili in impianti di quel genere (testi __________).\nPer i convenuti i problemi si sono tuttavia protratti ben più a lungo dell’iniziale periodo di aggiustamento, così che a diverse riprese gli addetti della ditta attrice hanno effettuato interventi più o meno rilevanti, ivi compresa la sostituzione dei sensori delle tapparelle, ritenuti, a ragione o a torto, la causa del cattivo funzionamento dei sistemi di allarme (teste __________).\n4. E’ comunque pacifico che i convenuti, confrontati con il cattivo funzionamento dell’opera, hanno esercitato il loro diritto di scelta ai sensi dell’art. 368 CO dapprima in favore dell’opzione costituita dalla riparazione gratuita.\nA mente loro, nonostante gli interventi dell’attrice l’opera è rimasta difettosa, di modo che essi il 12 ottobre 1986 hanno assegnato all’attrice un termine di 10 giorni per consegnare l’impianto finalmente esente da ogni difetto, con l’avvertenza che in caso contrario essi l’avrebbero fatto smontare per sostituirlo con altro più affidabile (doc. P e doc. 8).\nIn altre parole, visto il persistere dei difetti, i convenuti hanno assegnato all’attrice un ultimo termine, annunciando nel contempo l’intenzione di recedere dal contratto per il caso di reiterata inadempienza.\nLa messa in mora non è rimasta senza riscontro da parte dell’attrice: il 23 ottobre 1986, ovvero entro il termine assegnatole, essa ha affermato la propria disponibilità alla verifica dei due impianti, alla sostituzione di tutti i sensori delle tapparelle e al montaggio dei relativi circuiti di memoria, il tutto gratuitamente (doc. Q e doc. 9).\nI convenuti non hanno reagito a questa proposta, e questo anche dopo essere nuovamente stati sollecitati in proposito dall’attrice in data 13 novembre 1986 (doc. R).\nDa quel momento non vi è stata più possibilità di accordo, avendo i convenuti provveduto alla sostituzione dei due impianti di allarme.\n5. Dovendosi ammettere, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, l’esistenza di difetti dell’impianto anche dopo gli interventi correttivi effettuati dall’attrice, il punto di questione decisivo per l’esito della causa è quello a sapere se deve essere ammesso che i convenuti erano legittimati a ricusare l’opera dell’attrice.\n5.1 La prima condizione per poter esercitare nuovamente il diritto di scelta, è la mora dell’appaltatore nell’effettuazione della riparazione gratuita, la sua incapacità a provvedervi convenientemente, o l’oggettiva impossibilità di riparare l’opera (cfr. consid. 2).\nOccorre perciò valutare se nella specie deve essere ammessa la mora dell’attrice nell’effettuazione della riparazione, non risultando dagli atti l’impossibilità oggettiva di riparare l’impianto o l’incapacità dell’attrice medesima di provvedervi (in senso contrario: deposizione __________, da cui si evince che un analogo impianto fu reso operativo mediante la sostituzione dei sensori con altri di diverso tipo)."}