{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-26_1995-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11462&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dd461b49355c74997232f8ae3ce19059"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.1995 12.1994.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:13", "Checksum": "5bd39e1c7ca341a13bfb54e337fe2bc1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.1995 12.1994.26\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n20 marzo 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente\n|\n|\nsegretario: |\nPetrini |\nsedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 125/1987 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 19 ottobre 1987 da\n|\n|\n__________ __________ rappr. dall'avv. __________ |\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\n__________ __________ rappr. dallo studio legale __________) |\ncon cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 6’598.70 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;\nDomanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 30’267.05 oltre interessi in conseguenza della ricusa dell’opera, domanda ridotta a fr. 19’383.25 oltre interessi in corso di causa;\nIl Pretore con sentenza 23 novembre 1994 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;\nAppellante la convenuta, che con atto di appello del 14 dicembre 1994 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale per fr. 19’383.25 oltre interessi;\nMentre l’attrice con osservazioni del 25 gennaio 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.\nLetti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,\nposti a giudizio i seguenti punti di questione\n1. - se deve essere accolto l’appello\n2. - tassa di giustizia e ripetibili\nRitenuto\nin fatto\nA. Nel corso del 1983 l’attrice su richiesta dei convenuti ha fornito e messo in opera due impianti di allarme e uno di videocitofono nella loro casa di __________ contro una mercede di complessivi fr. 29’780.65 (doc. G, H, I), interamente pagata.\nDeterminate opere supplementari sono state oggetto della separata fattura di fr. 6’598.70 (doc. M), rimasta insoluta e oggetto della presente causa.\nB. Nel proprio allegato di risposta i convenuti si sono opposti alla petizione.\nL’impianto fornito dall’attrice non avrebbe mai funzionato. Esso fin dall’inizio si sarebbe rivelato gravemente difettoso, fonte di continui falsi contatti, i quali ingenererebbero falsi allarmi ed inutili interventi della __________ alla cui centrale sono collegati.\nL’opera sarebbe perciò da ricusare, prova ne è il fatto che i convenuti l’avrebbero fatta smontare e l’avrebbero sostituita con altro e più affidabile impianto.\nIn conseguenza della ricusa dell’opera l’attrice dovrebbe restituire quanto percepito, risarcendo inoltre il costo degli interventi di __________, il tutto per fr. 30’267.05 oltre interessi, importo richiesto in via riconvenzionale.\nC. L’attrice ha chiesto la reiezione della riconvenzionale, contestando la difettosità dell’opera da lei fornita.\nLe parti, eccezion fatta per la riduzione a fr. 19’383.25 della pretesa riconvenzionale, hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.\nD. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’applicabilità alla specie delle norme sul contratto di appalto, ha constatato l’esistenza di problemi con l’impianto d’allarme, ritenendo però gli stessi non necessariamente riconducibili ad un difetto dello stesso.\nIn definitiva, visto anche che il nuovo impianto avrebbe dato problemi analoghi, non potrebbe essere ammessa l’avvenuta prova della difettosità dell’opera fornita dall’attrice.\nDa ciò l’accoglimento della petizione e la reiezione della riconvenzionale.\nE. Con tempestivo gravame datato 14 dicembre 1994 i convenuti hanno chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale per fr. 19’383.25 oltre interessi.\nIl Pretore avrebbe in sostanza male valutato le prove in atti, negando a torto la difettosità dell’opera dell’attrice. Essa sarebbe invece stata a tal punto gravata da difetti, nonostante gli interventi di riparazione dell’attrice, da rendere giustificata la sua ricusa da parte dei convenuti.\nF. Nelle osservazioni del 25 gennaio 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.\nConsiderato\nin diritto\n1. I diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare l’opera, postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera, o chiedere, se ciò non cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO).\nNella prima eventualità, vale a dire quella retta dall’art. 368 cpv. 1 CO, il committente tende alla rescissione ex tunc del contratto di appalto in analogia con l’azione redibitoria di cui all’art. 205 cpv. 1 CO (DTF 98 II 122; Gauch, Der Unternehmer im Werkvertrag, 2. edizione, n. 414 e segg.) con la logica conseguenza dell’estinzione delle reciproche obbligazioni delle parti contraenti e dell’obbligo alla restituzione delle prestazioni già effettuate (Gauch, opera citata, n. 416 e 417; II CCA 15 luglio 1991 in re R./R. SA, 14 ottobre 1985 in re C./R. SA).\nCome risulta espressamente dal testo della norma, premessa indispensabile della ricusa dell’opera è l’esistenza di un difetto così grave da renderla inservibile per il committente, o comunque tale da non poter più equamente imporre al committente la sua accettazione (II CCA 28 gennaio 1994 in re M./R.C. SA; Gauch, Der Werkvertrag, n. 1014, 1074 e segg.)."}