In secondo luogo, nulla giustifica di porre a carico dell’attore tali prestazioni, essendo pacifico che le stesse non sono state da lui commissionate e che esse non gli sono state di beneficio alcuno, non verificandosi nella specie la vendita dei piani unitamente a quella dei fondi, ed avendo del resto il convenuto chiaramente dichiarato in sede penale che le sue prestazioni erano da lui intese come a carico dell’acquirente e non del venditore dei fondi. 8. Il giudizio impugnato deve invece essere confermato -seppur con diversa motivazione- al riguardo delle spese di patrocinio preprocessuale richieste dall’attore.