90’000.--, è l’obbligo per il mandatario di risarcire il danno subito dal mandante. Tale danno è in concreto costituito dal guadagno che l’attore non ha conseguito per il venire meno della valida stipulazione di un prezzo di fr. 90’000.-- (sul mancato guadagno quale danno nell’ambito del mandato: Fellmann, Berner Kommentar, n. 334 ad art. 398 CO). 5. L’ammontare del danno stesso non corrisponde però automaticamente alla differenza tra i fr. 90’000.-- pagati dall’acquirente e i fr. 60’000.-- ricevuti dall’attore. In effetti, se da una parte risulta che l’acquirente era disposta ad assumersi senz’altro tutte le spese e l’imposta sul maggior valore immobiliare in presenza di un prezzo di fr.