E’ perciò pacifico che stipulando con l’acquirente un prezzo maggiore di quello concordato con il mandante senza dare avviso al mandante medesimo né della possibilità di maggior guadagno, né dell’avvenuta stipulazione, il convenuto ha gravemente disatteso il suo dovere di fedeltà con il fine di trattenere per sé il maggior ricavo. Conseguenza della violazione contrattuale del convenuto, che stante la disponibilità dell’acquirente è da ritenere senz’altro causale per il mancato perfezionamento di un regolare contratto di compravendita al prezzo di fr. 90’000.--, è l’obbligo per il mandatario di risarcire il danno subito dal mandante.