Ai sensi dell’art. 398 cpv. 2 CO, il mandatario è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. E’ perciò pacifico che stipulando con l’acquirente un prezzo maggiore di quello concordato con il mandante senza dare avviso al mandante medesimo né della possibilità di maggior guadagno, né dell’avvenuta stipulazione, il convenuto ha gravemente disatteso il suo dovere di fedeltà con il fine di trattenere per sé il maggior ricavo.