conclusioni, pag. 12), ma della parte di prezzo eccedente fr. 60’000.--, questione in realtà indipendente dall’illecito. 3. Vero è invece che il convenuto deve rispondere nei confronti dell’attore in virtù dei loro rapporti contrattuali. Nel conferimento della procura di rappresentanza del 14 settembre 1984 (doc. A), accettata dal convenuto, è ravvisabile il perfezionamento tra le parti di un contratto di mandato ai sensi degli art. 394 e segg. CO ed anche, nella misura in cui si debba ammettere il conferimento con quello o altro atto dell’incarico di trovare un acquirente, un contratto di mediazione ai sensi degli art. 412 e segg. CO. 4. Ai sensi dell’art. 398 cpv.