Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPC, se la parte lesa si è costituita parte civile, la sentenza penale di condanna pronunciata nel cantone fa stato per l’accertamento del fatto che ha costituito oggetto del giudizio penale. Già solo per questo motivo -essendo pacifica la costituzione di parte civile dell’attore fin dal 18 marzo 1988 (doc. 16 dell’incarto penale)- non vi è più possibilità alcuna in questa sede di rimettere in discussione il fatto che il convenuto nell’ambito della vendita dei fondi in questione ha incassato fr. 30’000.-- a titolo di prezzo di vendita oltre alla somma di fr. 60’000.-- menzionata nell’atto pubblico (cfr.