Quand’anche siffatto contratto fosse esistito, il convenuto non avrebbe potuto esigere mercede alcuna, ostandovi il chiaro testo dell’art. 415 CO, mentre il contratto di mandato tra le parti avrebbe chiaramente stabilito che le spese dovevano essere a carico dell’acquirente dei fondi. Né potrebbe essere dedotto dal credito dell’attore l’onorario per le prestazioni di architetto fornite dal convenuto, essendo le stesse con ogni evidenza state effettuate in favore di terze persone.