E. Con tempestivo gravame datato 12 dicembre 1994 l’attore ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione. Sarebbe errata la decisone del Pretore di dedurre dai fr. 30’000.-- illecitamente percepiti dal convenuto le spese da lui sostenute e la mercede di un in realtà inesistente contratto di mediazione. Quand’anche siffatto contratto fosse esistito, il convenuto non avrebbe potuto esigere mercede alcuna, ostandovi il chiaro testo dell’art. 415 CO, mentre il contratto di mandato tra le parti avrebbe chiaramente stabilito che le spese dovevano essere a carico dell’acquirente dei fondi.